Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il riscatto di tutta o parte della rendita puo' essere richiesto dalle persone di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che alla data di presentazione della domanda di riscatto non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di eta'.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
