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Il riscatto di tutta o parte della rendita puo' essere richiesto dalle persone di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che alla data di presentazione della domanda di riscatto non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di eta'.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1453~art3 · fonte del testo