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Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita a norma degli articoli 3 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
