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A garanzia della utilizzazione del capitale riscattato per i fini stabiliti dalla legge l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato:

  • a)ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi dovra' essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati, sotto pena di nullita', prima che siano trascorsi 10 anni dalla costituzione della rendita o almeno 5 anni dalla data di riscatto. Le spese per la stipulazione degli atti di compra-vendita e consequenziali sono a carico dell'infortunato acquirente;
  • b)ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio ufficio tecnico;
  • c)a corrispondere direttamente al venditore nello acquisto delle macchine agricole il relativo prezzo;
  • d)a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1453~art8 · fonte del testo