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Sulle domande di riscatto decide il Comitato esecutivo dell'Istituto predetto, il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, dovra' pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 16 dicembre 2010
