Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi degli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni. L'ammenda ivi prevista e' elevata a lire 30 mila nel minimo ed a lire 1 milione e 500 mila nel massimo.

Testo vigente dal 11 febbraio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-30;1292~art3 · fonte su Normattiva