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Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, puo' deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o piu' miniere per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente. Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere interessati nonche', per ciascuna miniera, le spese relative e la quantita' di manodopera necessaria. Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva. Le spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente secondo comma. L'attivita' di cui ai commi precedenti e' svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI puo' deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1982 al 24 giugno 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 633/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    Le norme che consentono al CIPI di deliberare - per motivi strategici o di economia generale del Paese, ovvero per garantire un approvvigionamento minimo di minerali di rilevante interesse - il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, per non più di tre anni, di una o più miniere, nonché il mantenimento in fase produttiva o la riattivazione di miniere la cui gestione dia luogo a perdite di gestione, sono dettate da un evidente interesse nazionale, e, pertanto, non invadono le competenze legislative ed amministrative delle Province autonome. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi primo e quinto, e 15, commi primo e secondo, della legge 6 ottobre 1982 n. 752, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, all'art. 9, nn. 3 e 8, ed all'art. 16, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).

    Art. 4 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 5 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 6 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 7 Norme per l'attuazione della politica mineraria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art14 · fonte su Normattiva