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Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato: "Tale indennita', pur restando variabile in rapporto alla entita' del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovra' essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo. Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo". Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato: "Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 40.000 a capo". A decorrere dal 1981 il Ministero della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti. In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi e' reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonche' nei casi previsti dall'articolo 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968. E' resa altresi' obbligatoria la vaccinazione di tutti gli ovini e caprini di eta' tra i 3 e i 7 mesi destinati alla rimonta. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1972, n. 42, e' sostituito dal seguente: "Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 50 per cento". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 30 novembre 1985
1con decorrenza dal 1 gennaio 1985
Il Decreto 30 novembre 1985 (in G.U. 09/05/1986, n. 106) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi stabilita per l'anno 1983 in L. 264.000 per capo, confermata per l'anno 1984, viene riconfermata con decorrenza 1° gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1985, in L. 58.100 per capo".
Testo in vigore dal 24 maggio 1986 al 5 settembre 1991
