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Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato: "Tale indennita', pur restando variabile in rapporto alla entita' del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovra' essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo. Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo". Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato: "Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 40.000 a capo". A decorrere dal 1981 il Ministero della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti. In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi e' reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonche' nei casi previsti dall'articolo 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 FEBBRAIO 1992, N. 142. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1972, n. 42, e' sostituito dal seguente: "Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 50 per cento". 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Gli interventi su questo articolo(22)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 30 novembre 1985
1con decorrenza dal 1 gennaio 1985
Il Decreto 30 novembre 1985 (in G.U. 09/05/1986, n. 106) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi stabilita per l'anno 1983 in L. 264.000 per capo, confermata per l'anno 1984, viene riconfermata con decorrenza 1° gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1985, in L. 58.100 per capo".
Decreto 22 dicembre 1990
2con decorrenza dal 1 gennaio 1989
Il Decreto 22 dicembre 1990 (in G.U. 04/09/1991, n. 207) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989 in L. 465.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990"; - (con l'art. 1, comma 2) "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989, in L. 852.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990"; - (con l'art. 1, comma 3) "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 16 febbraio 1993
4con decorrenza dal 1 gennaio 1991
Il Decreto 16 febbraio 1993 (in G.U. 30/09/1993, n. 230) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 488.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992". - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 895.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 4 giugno 1993
5con decorrenza dal 1 gennaio 1993
Il Decreto 4 giugno 1993 (in G.U. 11/11/1993, n. 265) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 517.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 949.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1993"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 6 giugno 1994
6con decorrenza dal 1 gennaio 1994
Il Decreto 6 giugno 1994 (in G.U. 25/10/1994, n. 250) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 574.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 1.053.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1994"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 6 febbraio 1996
7con decorrenza dal 1 gennaio 1995
Il Decreto 6 febbraio 1996 (in G.U. 06/06/1996, n. 131) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 631.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 1.158.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi e brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 603.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 1.106.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 20 aprile 1996
8con decorrenza dal 1 gennaio 1996
Il Decreto 20 aprile 1996 (in G.U. 20/09/1996, n. 221) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi, da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi e brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 627.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.150.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 9 dicembre 1996
9con decorrenza dal 1 gennaio 1996
Il Decreto 9 dicembre 1996 (in G.U. 11/04/1997, n. 84) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997 per gli animali iscritti e non iscritti ai libri genealogici abbattuti nel corso dell'anno 1997"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo rinane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1997"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi e brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 671.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1997"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 1.230.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1997"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 22 gennaio 1998
10con decorrenza dal 1 gennaio 1996
Il Decreto 22 gennaio 1998 (in G.U. 17/06/1998, n. 139) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo, confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1997, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo, confermata per l'anno 1997, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1998"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 671.000 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1998"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1997 in L. 1.230.000 a capo, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1998"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 22 aprile 1999
11con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Il Decreto 22 aprile 1999 (in G.U. 13/07/1999, n. 162) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, confermata in L. 671.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1999"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.230.000 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 1998 rimane confermata con decorrenza 1 gennaio 1999 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1999"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 23 febbraio 2000
12con decorrenza dal 1 gennaio 2000
Il Decreto 23 febbraio 2000 (in G.U. 31/05/2000, n. 125) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, gia' confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999 rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in L. 679.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2000"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in L. 1.245.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2000 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2000"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 1 marzo 2001
13con decorrenza dal 1 gennaio 2001
Il Decreto 1 marzo 2001 (in G.U. 18/05/2001, n. 114) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, di brucellosi e di leucosi enzootica dei bovini, gia' confermata in L. 663.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, confermata in L. 1.216.000 a capo, con decorrenza 1o gennaio 1999, rimane confermata con decorrenza 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2001"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in L. 693.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2001"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in L. 1.270.000 a capo, con decorrenza dal 1o gennaio 2001 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2001"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 28 giugno 2002
14con decorrenza dal 1 gennaio 2002
Il Decreto 28 giugno 2002 (in G.U. 20/09/2002, n. 221) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 345,15 con decorrenza 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 633,03 con decorrenza 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in Euro 366,85 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2002"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in Euro 672,30 a capo, con decorrenza dal 1 gennaio 2002 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2002"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 19 giugno 2003
15con decorrenza dal 1 gennaio 2002
Il Decreto 19 giugno 2003 (in G.U. 26/09/2003, n. 224) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 351,19 con decorrenza 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 644,11 con decorrenza 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2003"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2002 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2003 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2003"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 6 ottobre 2004
16con decorrenza dal 1 gennaio 2003
Il Decreto 6 ottobre 2004 (in G.U. 10/12/2004, n. 289) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 358,56 con decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 657,11 con decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2003 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2004"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2003 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 6 ottobre 2004
17Il Decreto 6 ottobre 2004 (in G.U. 10/12/2004, n. 289) come modificato dal comunicato di rettifica (in G.U. 21/12/2004, n. 298) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 657,63 con decorrenza 1° gennaio 2004 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2004".
Decreto 3 marzo 2006
18con decorrenza dal 1 gennaio 2004
Il Decreto 3 marzo 2006 (in G.U. 05/04/2006, n. 80) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 366,71 con decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 672,57 con decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 10 ottobre 2006
19con decorrenza dal 1 gennaio 2005
Il Decreto 10 ottobre 2006 (in G.U. 13/12/2006, n. 289) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 376,79 con decorrenza 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 691,06 con decorrenza 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2006"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in Euro 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2006"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2005 in Euro 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2006 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2006"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 27 dicembre 2007
20con decorrenza dal 1 gennaio 2006
Il Decreto 27 dicembre 2007 (in G.U. 07/03/2008, n. 57) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in Euro 394,38 con decorrenza 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in Euro 723,33 con decorrenza 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2007"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2006 in Euro 366,85 a capo, viene aumentata a Euro 412,89 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in Euro 672,30 a capo, viene aumentata a Euro 756,67 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2007"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 4 dicembre 2008
21con decorrenza dal 1 gennaio 2007
Il Decreto 4 dicembre 2008 (in G.U. 02/02/2009, n. 26) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in euro 416,90 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in euro 764,63 con decorrenza 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2008"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 412,89 capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 756,67 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 18 settembre 2009
22Il Decreto 18 settembre 2009 (in G.U. 12/11/2009, n. 264) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 428,66 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 786,19 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2009; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 431,47 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 790,72 con decorrenza 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Decreto 12 gennaio 2011
23Il Decreto 12 gennaio 2011 (in G.U. 01/03/2011, n. 49) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e' stabilita in € 428,66 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti e' stabilita in € 786,19 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2010"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, e' stabilita in € 431,47 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita in € 790,72 con decorrenza 1° gennaio 2010 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2010"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".
Testo in vigore dal 2 marzo 2011 al 13 gennaio 2012
