Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 settembre 1996 al 12 aprile 1997. Leggi il testo vigente →

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal primo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato: "Tale indennita', pur restando variabile in rapporto alla entita' del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovra' essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo. Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennita' potra' essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo". Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1976, n. 124, e' cosi' modificato: "Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a L. 40.000 a capo". A decorrere dal 1981 il Ministero della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti. In tutto il territorio nazionale il risanamento degli allevamenti ovini e caprini dalla brucellosi e' reso obbligatorio nei casi in cui vengano identificati capi infetti a norma del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, nonche' nei casi previsti dall'articolo 27 del decreto ministeriale 3 giugno 1968. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 FEBBRAIO 1992, N. 142. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, modificato dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1972, n. 42, e' sostituito dal seguente: "Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 50 per cento". 1 2 4 5 6 7 8

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 30 novembre 1985

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1985

Il Decreto 30 novembre 1985 (in G.U. 09/05/1986, n. 106) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi o da brucellosi stabilita per l'anno 1983 in L. 264.000 per capo, confermata per l'anno 1984, viene riconfermata con decorrenza 1° gennaio 1985". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perche' affetti da brucellosi e' stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1985, in L. 58.100 per capo".

Decreto 22 dicembre 1990

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1989

Il Decreto 22 dicembre 1990 (in G.U. 04/09/1991, n. 207) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989 in L. 465.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990"; - (con l'art. 1, comma 2) "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1989 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1989, in L. 852.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1 gennaio 1990"; - (con l'art. 1, comma 3) "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 16 febbraio 1993

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1991

Il Decreto 16 febbraio 1993 (in G.U. 30/09/1993, n. 230) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 488.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992". - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1991 in L. 895.000 a capo rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 1992 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1992"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 4 giugno 1993

5

con decorrenza dal 1 gennaio 1993

Il Decreto 4 giugno 1993 (in G.U. 11/11/1993, n. 265) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 517.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1993 in L. 949.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1993"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 6 giugno 1994

6

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il Decreto 6 giugno 1994 (in G.U. 25/10/1994, n. 250) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 574.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1994 in L. 1.053.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1994"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 6 febbraio 1996

7

con decorrenza dal 1 gennaio 1995

Il Decreto 6 febbraio 1996 (in G.U. 06/06/1996, n. 131) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 631.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 1.158.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi e brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 603.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento previsto dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1995 in L. 1.106.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1995"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Decreto 20 aprile 1996

8

con decorrenza dal 1 gennaio 1996

Il Decreto 20 aprile 1996 (in G.U. 20/09/1996, n. 221) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi, da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 2) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 3) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi e brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 627.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 4) che "La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.150.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996"; - (con l'art. 1, comma 5) che "La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi".

Testo in vigore dal 21 settembre 1996 al 12 aprile 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

36 versioni dal 1981

1981oggi
  1. 27 settembre 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 29 ottobre 2021 — 27 settembre 2022per 11 mesi
  3. 23 marzo 2021 — 29 ottobre 2021per 7 mesi
  4. 8 aprile 2020 — 23 marzo 2021per 12 mesi
  5. 1 gennaio 2019 — 8 aprile 2020per un anno
  6. 9 febbraio 2018 — 1 gennaio 2019per 11 mesi
  7. 22 novembre 2016 — 9 febbraio 2018per un anno
  8. 30 settembre 2015 — 22 novembre 2016per un anno
  9. 23 dicembre 2014 — 30 settembre 2015per 9 mesi
  10. 1 gennaio 2014 — 23 dicembre 2014per 12 mesi
  11. 23 settembre 2012 — 1 gennaio 2014per un anno
  12. 13 gennaio 2012 — 23 settembre 2012per 8 mesi
  13. 2 marzo 2011 — 13 gennaio 2012per 11 mesi
  14. 13 novembre 2009 — 2 marzo 2011per un anno
  15. 3 febbraio 2009 — 13 novembre 2009per 9 mesi
  16. 8 marzo 2008 — 3 febbraio 2009per 11 mesi
  17. 14 dicembre 2006 — 8 marzo 2008per un anno
  18. 6 aprile 2006 — 14 dicembre 2006per 8 mesi
  19. 21 dicembre 2004 — 6 aprile 2006per un anno
  20. 11 dicembre 2004 — 21 dicembre 2004per 10 giorni
  21. 27 settembre 2003 — 11 dicembre 2004per un anno
  22. 21 settembre 2002 — 27 settembre 2003per un anno
  23. 19 maggio 2001 — 21 settembre 2002per un anno
  24. 1 giugno 2000 — 19 maggio 2001per 12 mesi
  25. 14 luglio 1999 — 1 giugno 2000per 11 mesi
  26. 18 giugno 1998 — 14 luglio 1999per un anno
  27. 12 aprile 1997 — 18 giugno 1998per un anno
  28. 21 settembre 1996 — 12 aprile 1997per 7 mesi
  29. 7 giugno 1996 — 21 settembre 1996per 4 mesi
  30. 26 ottobre 1994 — 7 giugno 1996per un anno
  31. 12 novembre 1993 — 26 ottobre 1994per 12 mesi
  32. 1 ottobre 1993 — 12 novembre 1993per un mese
  33. 6 marzo 1992 — 1 ottobre 1993per un anno
  34. 5 settembre 1991 — 6 marzo 1992per 6 mesi
  35. 24 maggio 1986 — 5 settembre 1991per 5 anni
  36. 16 giugno 1981 — 24 maggio 1986testo originarioper 5 anni

urn:nir:stato:legge:1981-05-28;296~art6 · fonte su Normattiva