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E' vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicita' dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno, che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche non previste dall'articolo 1. (( Quando nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicita' dei prodotti cosmetici viene fatto riferimento a prove effettuate su animali, sulla stessa etichetta, nella stessa presentazione alla vendita e nella stessa pubblicita' deve essere chiaramente indicato se il produttore o i suoi fornitori hanno effettuato direttamente o commissionato a terzi tali esperimenti e se essi riguardano il prodotto cosmetico finito oppure i suoi ingredienti o entrambi. )) Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni del precedente comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed e' tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicita', nel modo e nei termini stabiliti dall'autorita' sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della pubblicazione della rettifica, la sanzione amministrativa e' raddoppiata. (( Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1-bis soggiace alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni. )) Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicita' sanitarie rilasciate dal Ministero della sanita', non potranno essere attribuite finalita' cosmetiche a prodotti registrati come presidi medico-chirurgici o come specialita' medicinali.

Testo in vigore dal 31 maggio 1997 al 16 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art9 · fonte su Normattiva