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E' vietato usare nell'etichettatura, nella presentazione alla vendita e nella pubblicita' dei prodotti cosmetici testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi o meno, che attribuiscano a tali prodotti caratteristiche non previste dall'articolo 1. (( COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2005, N. 50)) Salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni del precedente comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000 ed e' tenuto a pubblicare una rettifica con gli stessi mezzi e lo stesso risalto utilizzati nella pubblicita', nel modo e nei termini stabiliti dall'autorita' sanzionatoria; in caso di mancato adempimento della pubblicazione della rettifica, la sanzione amministrativa e' raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1-bis soggiace alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni. Nei messaggi pubblicitari autorizzati con licenze di pubblicita' sanitarie rilasciate dal Ministero della sanita', non potranno essere attribuite finalita' cosmetiche a prodotti registrati come presidi medico-chirurgici o come specialita' medicinali.

Testo in vigore dal 16 aprile 2005 al 6 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art9 · fonte su Normattiva