Art. 20 — Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi
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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi e comunque quando siano decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto. In tutti i casi di subentro il contributo e' mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.
Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 19 febbraio 1994
