Norme per l'edilizia residenziale pubblica

Art. 20 — Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi

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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi e sopravvenuti motivi e comunque quando siano decorsi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto. In tutti i casi di subentro il contributo e' mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 19 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179~art20 · fonte su Normattiva