Art. 24 — Abitazioni realizzate con leggi anteriori
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Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie, fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite. Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 19, 20 e 21; in tal caso il tasso iniziale a carico degli assegnatari non deve essere inferiore al 5,50 per cento. Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le modalita' ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo. Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 21.
Testo in vigore dal 19 agosto 1978 al 17 febbraio 1980
