Norme per l'edilizia residenziale
Art. 57 — Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate
Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 ((entro il 30 settembre 1982)).
Testo vigente dal 29 novembre 1981
