Norme per l'edilizia residenziale

Art. 57 — Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate

Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 ((entro il 30 settembre 1982)).

Testo vigente dal 29 novembre 1981

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