Art. 57 — Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate
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Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle variazioni dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio ai sensi del precedente articolo 15 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 19 agosto 1978 al 29 novembre 1981
