Le spese per lo svolgimento delle elezioni previste dall'art. 1 della presente legge sono a carico della Regione.
Testo vigente dal 27 settembre 1954
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Testo vigente dal 27 settembre 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-09-26;863~art3 · fonte del testo