Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, i termini previsti dai seguenti articoli del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, richiamato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, sono cosi' modificati:
- a)art. 12, primo comma; alle parole: "del quarantacinquesimo" sono sostituite le parole: "del trentesimo";
- b)art. 14, primo periodo del primo comma; alle parole: "entro dieci giorni" sono sostituite le parole: "entro cinque giorni";
- c)art. 14, secondo periodo del primo comma; alle parole: "entro dieci giorni dalla scadenza" sono sostituite le parole: "entro tre giorni dalla scadenza";
- d)art. 14, n. 7; alle parole: "entro il ventesimo giorno" sono sostituite le parole: "entro il quindicesimo giorno";
- e)art. 18, sesto comma; alle parole: "dal trentesimo giorno antecedente" sono sostituite le parole: "dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi";
- f)art. 18, ultimo comma; alle parole: "dal trentesimo giorno antecedente le elezioni" sono sostituite le parole: "dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione dei decreto di convocazione dei comizi".
Testo vigente dal 27 settembre 1954
