Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, i termini previsti dai seguenti articoli del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, richiamato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, sono cosi' modificati:

  • a)art. 12, primo comma; alle parole: "del quarantacinquesimo" sono sostituite le parole: "del trentesimo";
  • b)art. 14, primo periodo del primo comma; alle parole: "entro dieci giorni" sono sostituite le parole: "entro cinque giorni";
  • c)art. 14, secondo periodo del primo comma; alle parole: "entro dieci giorni dalla scadenza" sono sostituite le parole: "entro tre giorni dalla scadenza";
  • d)art. 14, n. 7; alle parole: "entro il ventesimo giorno" sono sostituite le parole: "entro il quindicesimo giorno";
  • e)art. 18, sesto comma; alle parole: "dal trentesimo giorno antecedente" sono sostituite le parole: "dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi";
  • f)art. 18, ultimo comma; alle parole: "dal trentesimo giorno antecedente le elezioni" sono sostituite le parole: "dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione dei decreto di convocazione dei comizi".

Testo vigente dal 27 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-09-26;863~art2 · fonte del testo