Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto Presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, con le modificazioni seguenti:

  • a)art. 8, primo comma; alle parole: "non inferiore a sette e non superiore a ventotto" sono sostituite le parole: "non inferiore a dieci e non superiore a venticinque";
  • b)art. 12, primo comma; alle parole: "per ventotto candidati" sono sostituite le parole: "per venticinque candidati". Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.

Testo vigente dal 27 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-09-26;863~art1 · fonte del testo