Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto Presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, con le modificazioni seguenti:
- a)art. 8, primo comma; alle parole: "non inferiore a sette e non superiore a ventotto" sono sostituite le parole: "non inferiore a dieci e non superiore a venticinque";
- b)art. 12, primo comma; alle parole: "per ventotto candidati" sono sostituite le parole: "per venticinque candidati". Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.
Testo vigente dal 27 settembre 1954
