Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Art. 17 — Prima adunanza del Consiglio della Valle e adempimenti relativi

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Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la Presidenza provvisoria dell'assemblea e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta'; il piu' giovane funziona da segretario. In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

  • a)alla convalida dell'elezione dei consiglieri;
  • b)alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art17 · fonte del testo