Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Art. 23 — Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo
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Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali e' ammesso ricorso giurisdizionale, anche di merito, al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione. Il Consiglio di Stato decide entro 90 giorni.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 settembre 2010
