Art. 30 — Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1962 al 16 settembre 2010. Leggi il testo vigente →
Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 28 e dall'articolo 29, e' ammesso ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che, quando occorre, contesta l'incompatibilita', chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva. Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilita' e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 settembre 2010
