Sono altresi' ineleggibili:

  • a)coloro che hanno il maneggio del denaro della legione e non ne hanno reso ancora il conto;
  • b)coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora, salvo che non si tratti di fatto connesso con l'esercizio del mandato;
  • c)coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del testo unico della legge per l'elezione della Camera, dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anziche' allo Stato, i motivi di ineleggibilita' indicati nell'articolo 10 predetto;
  • d)i funzionari che devono invigilare sulla Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;
  • e)gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza, responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

Testo vigente dal 24 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art7 · fonte su Normattiva