Art. 8 — Cause di incompatibilità
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La funzione di consigliere regionale e' incompatibile con quella di sindaco e consigliere dei Comuni della Regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un Comune della Regione deve dichiarare alla. Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 9 maggio 1978
