Art. 9 — Presentazione delle liste
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Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di Aosta entro le ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione. Le liste, comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 35, devono essere presentate da non meno di 109 e non piu' di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della, Regione. Non si applicano le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relative al deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno. Il modello del contrassegno di lista deve essere depositato, in triplice esemplare, con la lista dei candidati. L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame dei contrassegni di lista in base alle norme degli articoli 14, secondo e terzo comma, e 16, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361. Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 9 maggio 1978
