Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Per le esigenze previste dalla presente legge e relative agli interventi per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, e' autorizzata la spesa di lire tre miliardi e duecento milioni cosi' ripartita:

[2]esercizio 1967................. lire 700 milioni esercizio 1968................ lire 1.250 milioni esercizio 1969................ lire 1.250 milioni Le relative somme sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi ed il periodo suddetti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 luglio 1975, n.401

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La L. 17 luglio 1975, n.401 ha disposto (con l'articolo unico) che " Le disponibilita' di stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 750, possono essere impegnate entro il 31 dicembre 1976."

Testo in vigore dal 10 settembre 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1969 al 10 settembre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 luglio 1975, n.401

    La L. 17 luglio 1975, n.401 ha disposto (con l'articolo unico) che " Le disponibilita' di stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 750, possono essere impegnate entro il 31 dicembre 1976."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-10-13;750~art1 · fonte del testo