Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera della Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della torre stessa, verra' corrisposto per non piu' di due anni un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera della Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla torre riferita al gettito meglio registrato negli anni 1966, 1967 e 1968, fino ad un limite annuo di lire 80 milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-10-13;750~art5 · fonte del testo