Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008. 169 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La commissione giudicatrice del concorso o appalto concorso costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1965, n. 506, si pronuncia anche su eventuali proposte e progettazioni di varianti, di qualsiasi provenienza, ed in qualsivoglia momento ne fosse ravvisata l'opportunita' da parte della direzione dei lavori. La pronuncia della commissione sostituisce il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato nonche' di qualsiasi altro organo previsto da norme vigenti. Analogamente, alla commissione medesima e' altresi' demandato il compito di definire le eventuali opere provvisionali di salvaguardia di cui al precedente articolo 2, lettera a), e di esprimere il parere sul relativo progetto esecutivo, mentre il Ministero dei lavori pubblici potra' provvedere alla esecuzione delle dette opere anche mediante affidamento a trattativa privata, prescindendo da ogni altro parere di organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni. Il compenso ai componenti la commissione anzidetta, da determinarsi in base all'articolo 2, lettera e), della presente legge, viene corrisposto in rapporto anche alle prestazioni sopraindicate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-10-13;750~art3 · fonte del testo