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La commissione giudicatrice del concorso o appalto concorso costituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1965, n. 506, si pronuncia anche su eventuali proposte e progettazioni di varianti, di qualsiasi provenienza, ed in qualsivoglia momento ne fosse ravvisata l'opportunita' da parte della direzione dei lavori. La pronuncia della commissione sostituisce il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato nonche' di qualsiasi altro organo previsto da norme vigenti. Analogamente, alla commissione medesima e' altresi' demandato il compito di definire le eventuali opere provvisionali di salvaguardia di cui al precedente articolo 2, lettera a), e di esprimere il parere sul relativo progetto esecutivo, mentre il Ministero dei lavori pubblici potra' provvedere alla esecuzione delle dette opere anche mediante affidamento a trattativa privata, prescindendo da ogni altro parere di organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni. Il compenso ai componenti la commissione anzidetta, da determinarsi in base all'articolo 2, lettera e), della presente legge, viene corrisposto in rapporto anche alle prestazioni sopraindicate.

Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-10-13;750~art3 · fonte del testo