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Sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge, all'Opera della Primaziale di Pisa, durante il periodo di chiusura della torre pendente, a seguito dei lavori per la salvaguardia ed il consolidamento della torre stessa, verra' corrisposto per non piu' di due anni un contributo annuo in misura pari alla diminuzione degli introiti dell'Opera della Primaziale suddetta per tasse di ingresso alla torre riferita al gettito meglio registrato negli anni 1966, 1967 e 1968, fino ad un limite annuo di lire 80 milioni.
Testo in vigore dal 7 novembre 1969 al 22 dicembre 2008
