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Per i cavalli ed asini stalloni, approvati per la fecondazione per due anni consecutivi, e' in facolta' delle Commissioni circoscrizionali e di quella nazionale far luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del riproduttore, da effettuarsi dal veterinario comunale.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;127~art13 · fonte del testo