[1]L'obbligo fatto dagli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n.1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ai costruttori e commercianti di materiali per radioaudizioni circolari di munirsi della licenza rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, viene esteso indistintamente a tutti i costruttori e commercianti di materiale radioelettrico di qualsiasi tipo, compresi i rappresentanti di commercio degli stessi materiali.

[2]Anche i semplici montatori di impianti ad uso di apparecchi radioelettrici e i riparatori di detti apparecchi sono obbligati a munirsi della licenza da rilasciarsi dal Ministero delle comunicazioni.

[3]I costruttori, i commercianti e i rappresentanti, di cui alle precedenti disposizioni, sono tenuti al pagamento delle tasse per licenza di costruzione o per licenza di vendita, indicate negli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.

[4]I montatori e i riparatori sono tenuti al pagamento della tassa annua di lire cinquanta.

[5]Le tasse suddette sono ripartite in misura eguale fra il Ministero delle finanze e quello delle comunicazioni.

Testo vigente dal 24 marzo 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art1 · fonte del testo