[1]Colui che a scopo di commercio intenda importare dall'estero apparecchi radioelettrici trasmittenti completi o riceventi completi o parti di essi colpite da tassa deve munirsi:

[2]1° della licenza di vendita stabilita dal precedente articolo;

[3]2° di una speciale autorizzazione del Ministero delle comunicazioni da richiedersi tipo per tipo, specificando nella domanda il quantitativo ed il tipo degli apparecchi da introdursi ed il motivo della importazione.

[4]Le Amministrazioni pubbliche statali sono esentate dalla precedente autorizzazione.

[5]Colui che intenda importare nel Regno, per esclusivo uso personale, materiali radioelettrici, deve solo munirsi di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale, ove la conceda, potra' stabilire la quantita' e qualita' di materiali per cui e' accordata l'autorizzazione stessa, ed il termine massimo entro il quale l'importazione deve aver luogo.

[6]Gli italiani residenti all'estero e gli stranieri che, recandosi temporaneamente nel Regno, intendano portare o usare un apparecchio radioelettrico, debbono ottenerne licenza dal Ministero delle comunicazioni. All'uopo gli interessati dovranno presentare domanda al Ministero degli affari esteri, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge, che verra' emanato di concerto col Ministero delle finanze e cogli altri Ministeri interessati.

Testo vigente dal 24 marzo 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art2 · fonte del testo