[1]L'impianto e l'uso di stazioni radioelettriche private sono ammessi soltanto nei seguenti casi:

  • a)a scopo di radioaudizioni circolari, mediante installazioni poste a domicilio, in locali pubblici od aperti al pubblico, o presso circoli, istituti od enti privati;
  • b)per collaudo di materiali radiotecnici, ricerche ed esperienze radioelettriche, purche' gli impianti siano eseguiti presso officine, laboratori, istituti, ovvero siano eseguiti nell'interesse delle pubbliche Amministrazioni;
  • c)a scopo didattico o dimostrativo, presso scuole, istituti, mostre, musei, gallerie e simili, nel quale caso gli apparecchi non possono funzionare che a circuito interno;
  • d)per servizi di ricezione giornalistici o di borsa, per servizi meteorologici o per altri servizi di speciale interesse nazionale.

[2]Le suddette stazioni non possono essere impiantate ed usate che in seguito al rilascio di licenza da parte del Ministero delle comunicazioni, secondo le modalita' che saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 2, salvo che per gli impianti di radioaudizione circolare preveduti nel comma a), per i quali continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti.

[3]Nulla e' innovato circa l'obbligo della autorizzazione di pubblica sicurezza per gli impianti di radioaudizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Nel regolamento menzionato all'art. 2 saranno indicate le condizioni tecniche e di esercizio e tutte le altre condizioni da osservarsi dalle stazioni suddette.

[4]Restano immutate le disposizioni legislative e regolamentari attualmente in vigore, e quelle contenute nei rispettivi atti di concessione, per quanto concerne le licenze ai concessionari di servizi radioelettrici a scopo pubblico o di servizi di radiodiffusione, e le licenze ai possessori di velivoli privati, che non svolgono un servizio pubblico o nell'interesse pubblico, per i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non e' obbligatorio l'impianto della stazione radioelettrica a bordo.

Testo vigente dal 24 marzo 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art5 · fonte del testo