[1]Le licenze rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge sono valide sino alla loro scadenza.
[2]E' data tuttavia facolta' al Ministero delle comunicazioni, anche su richiesta del Ministero dell'interno, di disporre la rinnovazione della licenza secondo le modalita' della presente legge.
[3]In tal caso l'interessato deve munirsi della licenza entro tre mesi dalla notificazione dell'invito da parte del Ministero delle comunicazioni.
[4]I costruttori, i commercianti, gli importatori, i montatori e i riparatoti di materiali radioelettrici, e tutti coloro che, possedendo o usando stazioni private dei tipi indicati ai commi b), c) e d) dell'art. 5 siano tenuti a munirsi di una licenza, devono richiederla entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 24 marzo 1931
