[1]Le licenze rilasciate prima della entrata in vigore della presente legge sono valide sino alla loro scadenza.

[2]E' data tuttavia facolta' al Ministero delle comunicazioni, anche su richiesta del Ministero dell'interno, di disporre la rinnovazione della licenza secondo le modalita' della presente legge.

[3]In tal caso l'interessato deve munirsi della licenza entro tre mesi dalla notificazione dell'invito da parte del Ministero delle comunicazioni.

[4]I costruttori, i commercianti, gli importatori, i montatori e i riparatoti di materiali radioelettrici, e tutti coloro che, possedendo o usando stazioni private dei tipi indicati ai commi b), c) e d) dell'art. 5 siano tenuti a munirsi di una licenza, devono richiederla entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 24 marzo 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art10 · fonte del testo