[1]E' vietato eseguire impianti radioelettrici di qualsiasi specie per conto di privati, o di societa' o di enti privati, che non siano in possesso dell'atto di concessione, o della licenza governativa, da cui risulti lo scopo al quale gli impianti sono destinati.

[2]Per la installazione di impianti riceventi per radioaudizioni circolari del tipo domiciliare e' sufficiente che l'utente sia in possesso della licenza prevista dall'art. 7 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917. Se si tratti di impianti riceventi di radioaudizione circolare destinati a funzionare in locali pubblici o aperti al pubblico, l'utente deve essere in possesso, oltreche' della detta licenza, anche dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, richiesta dall'art. 67 del testo unico approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

Testo vigente dal 24 marzo 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art3 · fonte del testo