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Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' corrisposta dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennita' di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili. L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale.

Testo in vigore dal 17 aprile 1968 al 25 marzo 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 88/1993

    Ha colpito questo articolo
    15 marzo 1993

    Per quanto concerne i minori affetti da cecità assoluta, le necessità di aiuto e tutela al cui soddisfacimento è preordinata la indennità di accompagnamento - considerato il bisogno di assistenza continuativa, l'importanza della fase della prima età e la sussistenza, al di sotto dei diciotto anni, sia dell'obbligo scolastico che della capacità giuridica lavorativa - sono addirittura superiori, sotto alcuni profili, rispetto a quelle dei ciechi maggiorenni. Pertanto, il mancato riconoscimento a detti minori di tale indennità, relativamente al periodo anteriore all'applicabilità della l. n. 508 del 1988 (attributiva del diritto di cui trattasi), è in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei ciechi assoluti maggiorenni (cui è riconosciuta l'indennità) nonché della violazione dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico al pieno sviluppo della persona umana in condizioni di eguaglianza con gli altri cittadini. Ne' vale, in contrario, far richiamo alle decisioni adottate dalla Corte, su questioni e con motivazioni non inerenti ne' riferibili a quella in esame, con le ordinanze nn. 280/1990 e 210/1991 e con la sentenza n. 3/1992. Va dunque dichiarata, per violazione dell'art. 3 Cost. - restando assorbiti i riferimenti agli artt. 31 e 38 Cost. - la illegittimità costituzionale dell'art. 1, l. 28 marzo 1968, n. 406, nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto, assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili. - v. ord. nn. 280/1990 e 210/1991 e sent. n. 3/1992, già citate nel testo.

    Art. 1 Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili · Art. 8 Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;406~art1 · fonte su Normattiva