Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
Chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiederne la concessione: al prefetto della Provincia quando trattasi di impianti di riempimento e travaso forniti di serbatoio e la capacita' del serbatoio non sia superiore ai 50 metri cubi; quando trattasi di depositi e la capacita' di accumulo non sia superiore ai 5000 chilogrammi; al Ministro per l'industria e per il commercio in tutti gli altri casi.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006
