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Chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiederne la concessione: al prefetto della Provincia quando trattasi di impianti di riempimento e travaso forniti di serbatoio e la capacita' del serbatoio non sia superiore ai 50 metri cubi; quando trattasi di depositi e la capacita' di accumulo non sia superiore ai 5000 chilogrammi; al Ministro per l'industria e per il commercio in tutti gli altri casi.

Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;327~art1 · fonte del testo