Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti
Art. 6
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I titolari degli impianti di gas di petrolio liquefatti, privi della concessione prevista dall'art. 1, devono richiedere alla competente autorita' entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006
