Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. L'approvazione dei progetti di costruzione di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili. Ai fini della presente legge, la misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2339, per l'indennita' di espropriazione dei suoli necessari alle costruzioni e' applicata con la decurtazione del 25 per cento.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
