Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. 132 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La realizzazione delle opere e' affidata in ogni Provincia dal Ministro per i lavori, pubblici, su proposta del Comitato di attuazione, al Genio civile ovvero agli Istituti autonomi case popolari o all'U. N. R. R. A.Casas. L'amministrazione delle opere stesse e' affidata, con le stesse forme di cui al comma precedente, agli Istituti autonomi case popolari, all'U. N.R.R.A.-Casas, agli Enti di riforma, e Consorzi di bonifica, se sufficientemente attrezzati, ed alle Amministrazioni provinciali ed Enti Regione, qualora concorrano all'integrazione dei fondi, di cui all'ultima parte del successivo articolo 6. L'Ente cui e' demandata l'amministrazione e' tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio separato e dovra' inoltrare annualmente rendiconto alla Banca nazionale del lavoro, trasmettendolo entro il 31 agosto al Comitato provinciale di cui all'articolo 7.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676~art4 · fonte del testo