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La realizzazione delle opere e' affidata in ogni Provincia dal Ministro per i lavori, pubblici, su proposta del Comitato di attuazione, al Genio civile ovvero agli Istituti autonomi case popolari o all'U. N. R. R. A.Casas. L'amministrazione delle opere stesse e' affidata, con le stesse forme di cui al comma precedente, agli Istituti autonomi case popolari, all'U.N.R.R.A.-Casas, agli Enti di riforma, e Consorzi di bonifica, se sufficientemente attrezzati, ed alle Amministrazioni provinciali ed Enti Regione, qualora concorrano all'integrazione dei fondi, di cui all'ultima parte del successivo articolo 6. L'Ente cui e' demandata l'amministrazione e' tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio separato e dovra' inoltrare annualmente rendiconto alla Banca nazionale del lavoro, trasmettendolo entro il 31 agosto al Comitato provinciale di cui all'articolo 7.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
