Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in ogni Provincia e' costituito un Comitato provinciale il quale e' composto, oltre che del prefetto con funzioni di presidente:
- 1)di un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Genio civile, di uno dell'ispettorato provinciale agrario e di uno dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- 2)di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti. Alle riunioni del Comitato provinciale partecipa, senza diritto di voto deliberativo, un rappresentante dell'Ente provinciale di gestione di cui all'articolo 4. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La segreteria del Comitato ha sede presso l'Ente di gestione. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario all'uopo designato dal Genio civile. Il Comitato, sulla base delle direttive del Ministro per i lavori pubblici, ha il compito:
- a)di effettuare la ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale sulla base di criteri analoghi a quelli adottati su scala nazionale;
- b)di esaminare le domande dei lavoratori singoli o associati che intendono costruire in proprio l'abitazione o che intendono procedere al riattamento di vecchie abitazioni;
- c)di fissare all'Ente di gestione provinciale i criteri di massima per la costruzione degli alloggi;
- d)di approvare i valori delle quote di riscatto e di affitto delle abitazioni;
- e)di vigilare sugli adempimenti da parte dell'Ente di gestione sia per quanto attiene ai tempi di esecuzione dell'opera che alle modalita', sia per quanto altro attiene alla tutela degli interessi degli assegnatari;
- f)di vigilare sull'assegnazione degli alloggi perche' la stessa sia effettuata in piena osservanza delle norme regolamentari e di approvare sia i bandi di concorso che la graduatoria per la assegnazione;
- g)di approvare il rendiconto annuo dell'Ente di gestione prima della sua presentazione alla Banca nazionale del lavoro. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036
4Il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che alla data del 31 dicembre 1973 cessa da ogni attivita' il comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ed i relativi Comitati provinciali, di cui agli articoli 1 e 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
Testo in vigore dal 18 marzo 1973 al 22 dicembre 2008
