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Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli attrezzi agricoli. Il regolamento di esecuzione determinera' i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 11 gennaio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1676~art8 · fonte del testo