Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 gennaio 1961 al 11 gennaio 1963. Leggi il testo vigente →
Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli attrezzi agricoli. Il regolamento di esecuzione determinera' i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1961 al 11 gennaio 1963
