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Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli attrezzi agricoli. ((Il regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di di ampiezza delle costruzioni. Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni Provincia, e' stabilito, sui proposta del Comitato provinciale, con deliberazione del Comitato di attuazione approvata dal Ministro per i lavori pubblici. A fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare un quinto del costo dell'alloggio)).
Testo in vigore dal 11 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008
