Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1968 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I materiali da costruzione, le macchine e in genere tutto quanto puo' occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge, sorgeranno nella zona industriale di Roma, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempre che non possano essere prodotti nel Regno.23

[2]Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie destinati all'ampliamento e alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali gia' esistenti nella zona anzidetta.

[3]Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, e le introduzioni nel Regno, di cui ai comma precedenti, saranno disciplinate secondo le norme che regolano le importazioni dall'estero.

[4]Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno dalla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 novembre 1951, n. 1359

2

La L. 4 novembre 1951, n. 1359 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il termine previsto dall'art. 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, che istituisce la zona industriale di Roma, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, e' prorogato dal 17 maggio 1951 al 31 dicembre 1956. Detta proroga ha effetto ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge stessa".

L. 28 marzo 1968 n. 396

3

La L. 28 marzo 1968 n. 396 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359, e' stabilito dal 10 gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n. 346".

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1951 al 16 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 marzo 1968 n. 396

    La L. 28 marzo 1968 n. 396 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, n. 346, prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359, e' stabilito dal 10 gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n. 346".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-02-06;346~art10 · fonte del testo