Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I canoni indicati nel precedente articolo 1 possono essere ridotti fino ad un massimo del 50 per cento per i Ministeri dell'interno, dei trasporti e della difesa, per gli Enti ed Organizzazioni che hanno diritto ad un trattamento analogo a quello delle Forze armate italiane in base ad accordi internazionali, nonche' per le Societa' concessionarie dei servizi telegrafici ad uso pubblico. Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle Societa' concessionarie dei servizi telefonici ad uso pubblico i canoni stessi possono essere ridotti oltre il limite anzidetto. La concessione delle riduzioni indicate nei comuni precedenti e' subordinata alla condizione che le Amministrazioni, Enti, Organizzazioni e Societa' interessati applichino all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso di cessione in uso di collegamenti telegrafici e telefonici di loro proprieta', aventi la stessa costituzione e le medesime caratteristiche tecniche, o per altre prestazioni di servizi rese a carattere temporaneo o permanente, aliquote base non superiori ed identiche riduzioni.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1232~art3 · fonte del testo