Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. 277 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I canoni di manutenzione delle palificazioni e dei circuiti aerei sono comprensivi delle spese occorrenti per la rimozione dei guasti e per la ordinaria manutenzione, ivi inclusi il taglio dalle piante ingombranti, la regolazione dei fili, il ricambio dei sostegni e degli isolatori. Non sono invece comprese nei predetti canoni, e vanno liquidate a parte:
tolto: a) le spese per eventuali spostamenti, modificazioni o riparazioni delle linee che si rendano necessaria per esigenze proprie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o che derivino dalla esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, o dall'applicazione degli articoli 180 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
tolto: b) le spese di riparazioni che si rendano necessarie in conseguenza di danneggiamenti dovuti a caso fortuito ed a fatto non imputabile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
tolto: c) le spese occorrenti per il cambio dei conduttori, portaisolatori e traverse che non diano affidamento di sicuro e regolare esercizio;
tolto: d) le maggiori spese occorrenti per la manutenzione di tronchi di linee speciali, intesi come tali quelli sui quali non risultino posati conduttori di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Nella determinazione della quota di spese di cui alla lettera d), si tiene conto dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione nei casi in cui i tronchi speciali siano notevolmente distanti dalle linee di proprieta' dell'Amministrazione stessa o risultino, per ragioni topografiche o di altro genere, difficilmente accessibili al personale di manutenzione. Per i lavori e per le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), sono inoltre a carico degli interessati le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1232~art4 · fonte del testo