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I canoni di manutenzione delle palificazioni e dei circuiti aerei sono comprensivi delle spese occorrenti per la rimozione dei guasti e per la ordinaria manutenzione, ivi inclusi il taglio dalle piante ingombranti, la regolazione dei fili, il ricambio dei sostegni e degli isolatori. Non sono invece comprese nei predetti canoni, e vanno liquidate a parte:
- a)le spese per eventuali spostamenti, modificazioni o riparazioni delle linee che si rendano necessaria per esigenze proprie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o che derivino dalla esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, o dall'applicazione degli articoli 180 e seguenti del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
- b)le spese di riparazioni che si rendano necessarie in conseguenza di danneggiamenti dovuti a caso fortuito ed a fatto non imputabile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- c)le spese occorrenti per il cambio dei conduttori, portaisolatori e traverse che non diano affidamento di sicuro e regolare esercizio;
- d)le maggiori spese occorrenti per la manutenzione di tronchi di linee speciali, intesi come tali quelli sui quali non risultino posati conduttori di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Nella determinazione della quota di spese di cui alla lettera d), si tiene conto dei maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione nei casi in cui i tronchi speciali siano notevolmente distanti dalle linee di proprieta' dell'Amministrazione stessa o risultino, per ragioni topografiche o di altro genere, difficilmente accessibili al personale di manutenzione. Per i lavori e per le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), sono inoltre a carico degli interessati le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
