Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I canoni di manutenzione di cui all'art. 1 sono applicabili solo quando la manutenzione e' affidata alla Amministrazione delle poste e telecomunicazioni con carattere di continuita' e comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni; per periodi minori sono rimborsate le spese a pie' di lista, al cui importo vanno aggiunte le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali. Per la manutenzione di palificazioni sulle quali sono posati conduttori di proprieta' di piu' enti o privati, l'intero canone di manutenzione della pianificazione e' corrisposto all'Amministrazione dal proprietario della palificazione. I proprietari dei singoli conduttori corrispondono direttamente all'Amministrazione il canone di manutenzione relativo ai conduttori stessi.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1232~art5 · fonte del testo