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I canoni di manutenzione di cui all'art. 1 sono applicabili solo quando la manutenzione e' affidata alla Amministrazione delle poste e telecomunicazioni con carattere di continuita' e comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni; per periodi minori sono rimborsate le spese a pie' di lista, al cui importo vanno aggiunte le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali. Per la manutenzione di palificazioni sulle quali sono posati conduttori di proprieta' di piu' enti o privati, l'intero canone di manutenzione della pianificazione e' corrisposto all'Amministrazione dal proprietario della palificazione. I proprietari dei singoli conduttori corrispondono direttamente all'Amministrazione il canone di manutenzione relativo ai conduttori stessi.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
