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Ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa ed alle Societa' concessionarie dei servizi telegrafici di stampa e' concessa la riduzione del 75 per cento sui canoni stabiliti, per l'uso di circuiti telegrafici interurbani e dei relativi raccordi urbani. Gli stessi giornali quotidiani ed agenzie di stampa nonche', i Comuni e gli Enti assistenziali e di beneficenza legalmente riconosciuti sono esonerati dalla corresponsione del canone di cui all'articolo 6 della presente legge.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1961 al 2 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1232~art7 · fonte del testo